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Sviluppi giurisprudenziali conseguenti la riforma Gelli - Bianco

L’articolo 590 sexies della Legge Gelli - Bianco introduce una disposizione codicistica di notevole importanza per gli esercenti le professioni sanitarie, tra cui ovviamente anche i medici veterinari.

Il sanitario non è punibile nei casi in cui “l’evento si sia verificato a causa di imperizia... quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida … ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico - assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”. Il legislatore ha voluto presumibilmente distinguere la “culpa gravis” dalla “culpa levis”, lasciando invece inalterate oppure addirittura aggravandole le ipotesi di imprudenza e negligenza. 

Potrà allora essere utile ricordare la definizione dei concetti di imperizia, imprudenza e negligenza.

Si intende per imperizia quel comportamento di inosservanza delle regole cautelari in ragione di una inesperienza sul piano esecutivo. Trattasi quindi di una non adeguata competenza scientifico - professionale che si estrinseca in una assenza di quel minimo di abilità che un medico veterinario deve avere nell’esercizio professionale.

Si intende per imprudenza quel comportamento di chi non è osservante alle regole di condotta che impongono l’obbligo di realizzare o non, una data azione con determinate modalità di cautela.

Si intende per negligenza quel comportamento del soggetto inosservante per non aver fatto ciò che era doveroso fare, quindi non rispetta le “leges artis” che limitano il rischio.

E’ attribuibile alla Legge Gelli - Bianco un ampliamento della precedente legge n. 189/2012, cosi detta legge Balduzzi, ma in realtà potrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto escludere, soprattutto dalla responsabilità penale, il medico veterinario nell’ipotesi della “colpa lieve”, mantenendo o forse rafforzando la punibilità per imprudenza e negligenza. Sempre che il sanitario si fosse attenuto alle linee guida ed alle buone pratiche.

Nella medicina veterinaria attuale, ritengo che sia più corretto, attenersi alle “buone pratiche” riportate dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale, piuttosto che alle “linee guida” attualmente non ancora definite (ricordo che la FNOVI ha redatto le prime linee generiche nel marzo 2019, pertanto il lavoro da svolgere è ancora decisamente ampio. Melefovet dovrebbe essere tra gli interlocutori preferenziali della Fnovi, trattandosi dell’unica realtà, nello scibile veterinario, di un gruppo dedito alla medicina legale, ecc...).

Quando le “linee guida” saranno tutte pubblicate, sarà necessario ricordare che la “non punibilità” non avrà comunque rilievo in alcuni casi particolari. Questo principio dovrà essere ricordato sicuramente nei seguenti eventi:

  • Il caso clinico non è governato da linee guida;
  • La problematica del paziente animale impone di discostarsi dalle linee guida;
  • Il medico veterinario, affrontando un caso contemplato dalle linee guida, non le ritiene applicabili nel contesto.

La medicina veterinaria del presente, ma ancor più del prossimo futuro, avrà necessità di “esperti” in medicina legale, poiché il loro ruolo sarà sempre più necessario, onde impedire che si creino contenziosi professionali civilistici o, peggio ancora, penalistici.

Prof. Dr. Giovanni Maria Cubeddu
Presidente del Gruppo di studio Melefovet

(Gruppo di Studio Melefovet)

Pubblicato da: segreteria AIVPA

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